Le nuove regole sulla difesa d'ufficio sono entrate in vigore da poche ore: all'alba del 10 luglio, infatti, gli avvocati nominati d'ufficio nei processi penali saranno presi da un unico elenco nazionale. Il CNF assicura che il nuovo sistema garantirà sempre un "legale di qualità" a chi resta invischiato in un procedimento penale.
Fonte: www.laleggepertutti.it
Come detto, l'elenco degli avvocati d'ufficio sarà unico e nazionale, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense. L'individuazione del singolo difensore d'ufficio avverrà secondo il criterio di prossimità alla sede del procedimento penale fra gli avvocati iscritti all'albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine del circondario dove ha sede l'autorità procedente e che comunque hanno chiesto di essere inseriti in una o più liste formate in loco.
L'avvocato che diventa difensore d'ufficio si assume responsabilità precise: sono considerati immediatamente reperibili i difensori di ufficio che hanno chiesto di essere inseriti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati oppure detenuti.
In caso di particolari situazioni territoriali e per il solo svolgimento di attività urgenti, i Consigli dell'Ordine possono prevedere liste separate nelle quali sono inseriti avvocati che hanno lo studio nelle vicinanze del luogo del relativo svolgimento.
In caso di trasferimento del procedimento per incompetenza territoriale ad altrà autorità rispetto a quella originariamente procedente, il difensore di ufficio inizialmente nominato può essere sostituito a richiesta.
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale.
La domanda di inserimento nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio va presentata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
L'inserimento è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:
- partecipazione ad un corso di due anni di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, di durata di 90 ore minimo. Il corso sarà organizzato, a livello distrettutale, circondariale o inter-distrettuale dai Consigli dell'ordine circondariali, dalle Camere penali territoriali e dall'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI). E' previsto un esame a fine corso;
- iscrizione all'albo degli Avvocati da almeno cinque anni continuativi ed esperienza nella materia penale comprovata con documenti;
- conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247. Si tratta delle cosiddette specializzazioni che costituiscono un'annosa questione e la cui regolamentazione attuativa è in via di completamento.
E' condizione per l'iscrizione all'elenco nazionale l'adempimento dell'obbligo formativo.
Per la permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono necessarie le seguenti condizioni:
- non avere riportato sanzioni disciplinari definitive o superiori all'avvertimento;
- l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla produzione di documentazione attestante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio;
- l'adempimento dell'obbligo formativo.
Criteri per la nomina a difensori d'ufficio
Il Consiglio nazionale forense fissa mediante delibera annuale i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sullabase:
- della prossimità alla sede dell'autorità giudiziaria competente in ambito circondariale o distrettuale;
della reperibilità, predisponendo liste diverse per indagati o imputati detenuti ed atti urgenti, ed indagati o imputati a piede libero;
- delle competenze specifiche relativamente ai procedimenti minorile e militare.
Disciplina transitoria per chi è già iscritto
E' poi prevista una disciplina transitoria per gli avvocati che sono iscritti alle liste predisposte dai Consigli dell'Ordine circondariali al momento dell'entrata in vigore del decreto di cui sopra.
La norma sembra prevedere, pacificamente, che gli stessi siano iscritti automaticamente all'elenco nazionale ma che debbano, al termine di un anno, presentare la medesima documentazione richiesta ai nuovi iscritti ai fini della permanenza.
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