Messa alla prova: ecco le nuove regole dettate dal Ministero.

July 06 2015

Con l'entrata in vigore, il 2 luglio scorso, del regolamento del ministero della giustizia sui lavori di pubblica utilità (decreto n. 88/2015), si amplia la possibilità di fare ricorso all'istituto della messa alla prova.

Fonte: www.studiocataldi.it

Nato con l'intento di decongestionare il processo penale e ridurre l'accesso al carcere a soggetti imputati di reato di modesto allarme sociale (pena pecuniaria o detentiva non superiore a 4 anni), l'istituto consente di cheidere la sospensione del giudizio e l'applicazione della pena alternativa consistente, appunto, nella prestazione di lavori di pubblica utilità.
Il nuovo regolamento, compiendo un ulteriore passo in avanti nell'attuazione della legge delega n. 67/2014, mira ad ampliare le possibilità di sfruttare le finalità deflattive dell'istituto.
Ecco le novità:
- Definizione e contenuto di LPU
Il regolamento definisce innanzitutto il lavoro di pubblica utilità come "una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato".
La prestazione, effettuata con modalità che non pregiudichino le esigenze dell'imputato (di lavoro, studio e familiari) non può superare le otto ore e può essere svolta presso lo "Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato".

Le mansioni
Il regolamento affida la disciplina del LPU alle singole convenzioni indicando le mansioni che dovranno essere nelle stesse previste, e che potranno riguardare:
- prestazioni socio-sanitarie nei confronti di tossicodipendenti, alcol dipendenti, malati, diversamente abili, anziani;
- prestazioni di tutela del patrimonio ambientale e culturale (prevenzione di incendi, salvaguardia boschiva, custodi di biblioteche, ecc.).

Obblighi e oneri

Nel regolamento si specifica che nessun onere sarà previsto a carico del ministero della Giustizia, in quanto le spese necessarie (coperture assicurative, responsabilità civile verso terzi, ecc.) graveranno sulle amministrazioni e gli enti locali presso cui viene svolta l'attività gratuita a vantaggio della comunità. Gli stessi soggetti, inoltre, sono tenuti a mettere a disposizione dell'imputato-LPU le struttore necessarie per l'espletamento dell'attività, un referente che coordina la prestazione, oltre a garantire la conformità delle sedi (sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, ecc.) e ad assicurare che l'attività venga svolta nel rispetto dei fondamentali diritti umani e in modo da non ledere la dignità della persona.

Le convenzioni
Il provvedimento disciplina le diverse convenzioni, in materia di LPU, che il ministero (o i presidenti dei tribunali competenti) possono stipulare con Stato, enti locali e organizzazioni (sociali, sanitarie, volontariato), ampliando le opportunità per gli uffici giudiziari di ricorrere all'istituto di cui all'art. 168-bis c.p. e favorendo i contatti tra i soggetti interessati al fine di pervenire alla stipula degli accordi.
Nelle convenzioni sono regolati anche gli aspetti organizzativi inerenti la prestazione e la sua regolarità, il cui accertamento sarà affidato ad un funzionario incaricato dall'ufficio di esecuzione penale esterne competente.
L'elenco delle convenzioni stipulate (e di quelle terminate), raggruppate per distretto di Corte d'Appello, sarà pubblicato sul sito del ministero e costantemente aggiornato.